RC Professionale e Tutela Legale Ginecologi Dettaglio - ACMI
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La Convenzione garantisce copertura assicurativa di Responsabilità Civile Professionale e Tutela Legale a tutti i medici specializzati in Ginecologia e Ostetricia.
Polizza Responsabilità Civile Professionale Medici Ginecologi
Condizioni normative migliorative rispetto ai requisiti minimi posti dal D.M. 232/2023 e dalla Legge 24/2017 (c.d. Legge Gelli)
Che cosa è assicurato?
Responsabilità civile professionale inclusa colpa grave
Tutela Legale
Garanzie per la RC Professionale :
Retroattività: 10 anni
Franchigia: Nessuna
Massimali
€ 1.000.000 per sinistro / € 3.000.000 per anno
€ 2.000.000 per sinistro / € 6.000.000 per anno
€ 3.000.000 per sinistro / € 9.000.000 per anno
€ 5.000.000 per sinistro / € 15.000.000 per anno
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E’ previsto uno sconto del 25% sulla tariffa relativa al premio annuo applicabile per i medici che non abbiano compiuto il 36° anno di età
Tutela Legale
La garanzia è valida quando il medico:
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è sottoposto a Procedimento penale per Delitto colposo o per Contravvenzione, compresi i procedimenti per violazioni in materia fiscale e amministrativa;
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è sottoposto a Procedimento penale per Delitto doloso, compreso quello per violazioni in materia fiscale e amministrativa, e si verifica una di queste condizioni: -l’Assicurato viene prosciolto nel merito o assolto con decisione passata in giudicato; -il procedimento viene archiviato per infondatezza della notizia di reato (art. 408 del Codice di Procedura Penale); Sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa e l’applicazione della pena su richiesta delle parti (cd patteggiamento);
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sostiene controversie per pretese di risarcimento, derivanti da asserita responsabilità medico-sanitaria, avanzate da pazienti nei confronti dell'Assicurato. In questo caso, in presenza di Assicurazione di responsabilità civile valida e in regola con il pagamento dei Premi, la garanzia opera esclusivamente ad integrazione e dopo l’esaurimento dell’intero Massimale di tale Assicurazione per le Spese di resistenza e di soccombenza, fino all’importo del Massimale indicato in Polizza (Art. 1917, terzo comma, cc).
Massimale 30.000,00 per sinistro, illimitato per anno. Il massimale per ogni sinistro deve intendersi così suddiviso: euro 10.000,00 fino all’esito del primo grado di giudizio, euro 10.000 per la fase di appello, euro 10.000 per la fase di Cassazione
TABELLA PREMI
