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RC Professionale e Tutela Legale Ginecologi

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La Convenzione garantisce copertura assicurativa di Responsabilità Civile Professionale e Tutela Legale a tutti i medici specializzati in Ginecologia e Ostetricia.

 

Polizza Responsabilità Civile Professionale Medici Ginecologi

 

Condizioni normative migliorative rispetto ai requisiti minimi posti dal D.M. 232/2023 e dalla Legge 24/2017 (c.d. Legge Gelli)

 

Che cosa è assicurato?

Responsabilità civile professionale inclusa colpa grave

Tutela Legale

 

Garanzie per la RC Professionale :

Retroattività: 10 anni

Franchigia: Nessuna

Massimali 

€ 1.000.000 per sinistro / € 3.000.000 per anno

€ 2.000.000 per sinistro / € 6.000.000 per anno

€ 3.000.000 per sinistro / € 9.000.000 per anno

€ 5.000.000 per sinistro / € 15.000.000 per anno

 

 

 

  • E’ previsto uno sconto del 25% sulla tariffa relativa al premio annuo applicabile per i medici che non abbiano compiuto il 36° anno di età

 

 

Tutela Legale

 

 

La garanzia è valida quando il medico:

 

  •  è sottoposto a Procedimento penale per Delitto colposo o per Contravvenzione, compresi i procedimenti per violazioni in materia fiscale e amministrativa;
     

  •  è sottoposto a Procedimento penale per Delitto doloso, compreso quello per violazioni in materia fiscale e amministrativa, e si verifica una di queste condizioni: -l’Assicurato viene prosciolto nel merito o assolto con decisione passata in giudicato; -il procedimento viene archiviato per infondatezza della notizia di reato (art. 408 del Codice di Procedura Penale); Sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa e l’applicazione della pena su richiesta delle parti (cd patteggiamento);
     

  • sostiene controversie per pretese di risarcimento, derivanti da asserita responsabilità medico-sanitaria, avanzate da pazienti nei confronti dell'Assicurato. In questo caso, in presenza di Assicurazione di responsabilità civile valida e in regola con il pagamento dei Premi, la garanzia opera esclusivamente ad integrazione e dopo l’esaurimento dell’intero Massimale di tale Assicurazione per le Spese di resistenza e di soccombenza, fino all’importo del Massimale indicato in Polizza (Art. 1917, terzo comma, cc).
     

 

Massimale 30.000,00 per sinistro, illimitato per anno. Il massimale per ogni sinistro deve intendersi così suddiviso: euro 10.000,00 fino all’esito del primo grado di giudizio, euro 10.000 per la fase di appello, euro 10.000 per la fase di Cassazione

programma-polizza

TABELLA PREMI

Documenti

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